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Novità in etichetta – Regolamento UE 2021/2017

ll primo articolo del 2024 lo dedichiamo ad un argomento che ci ha fatto porre molte domande negli ultimi tempi,” i nuovi obblighi in etichettatura: l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale.”

Già da un anno, con il D.legislativo n 116 del 3 settembre 2020, avevamo messo mano alle nostre retro-etichette per inserire le informazioni di smaltimento.

Le stesse, inizialmente, comparivano in una tabella con i relativi pittogrammi, poi, anche per questione di spazi, essendo consentito, abbiamo preferito affidarci al più comodo qr-code.

Detta così sembra sia stata un’operazione facile e veloce, ma come tutto ciò che è nuovo, anche in questo caso abbiamo dovuto impiegare tempo e cervellino per poter inserire correttamente le informazioni dovute.

I QRcode delle nostre etichette sono completi delle informazioni di smaltimento richieste in tutti i comuni d’Italia, infatti, l’utilità dell’adoperare il qr-code sta proprio nel fatto che, trattandosi di un’informazione digitalizzata, consente all’utente di visionare lo smaltimento nel territorio italiano che preferisce.*

Le informazioni nutrizionali oggi risultano l’ultima novità e come tale incute timore, curiosità e interesse, tempo e cervellino.

Sono diventate obbligatorie da giorno 8 dicembre 2023 e sono riportate nel Regolamento Ue 2021/2117.

Smaltimento e Valori Nutrizionali sono pertanto normative differenti, provenienti da Ministeri diversi.

La prima è una direttiva, la seconda è un Regolamento.

Da giorno 8 dicembre 2023 sono obbligatori in etichetta la tabella nutrizionale e la lista degli ingredienti.

La Commissione europea ha chiarito anche cosa s’intende per vino “prodotto” ossia quando soddisfa le caratteristiche e i requisiti di cui all’allegato VII parte II del Regolamento UE 2013/1308.

I nuovi obblighi possono essere adempiuti sia in etichetta cartacea o attraverso canali digitali a condizione che non vengano tracciati o raccolti dati degli utenti e non vengano inserite online informazioni a fini commerciali o di marketing.

Ecco allora che il qr-code delle nostre retro-etichette si presterà tanto alle informazioni di smaltimento quanto a quelle nutrizionali.

Nel caso in cui si scelga la modalità online, in etichetta cartacea la dichiarazione nutrizionale potrà limitarsi all’indicazione del solo valore energetico da esprimersi mediante il simbolo “E” (energia) espresso in kilojoule (kj) e kilocalorie (cal) per 100 ml.

Con riferimento all’elenco degli ingredienti, quest’ultimo potrà essere fornito in modo completo online purché le sostanze che provocano allergie o intolleranze siano presenti in etichetta cartacea.

Il qr-code dovrà comparire in etichetta ben visibile, non asportabile, e accompagnato dalla dicitura “info di smaltimento nutrizionali e ingredienti”.

Questo quanto al momento quanto abbiamo carpito e capito e il tutto unicamente per l’Unione Europea. Fuori dall’Europa è bene confrontarsi con l’importatore di riferimento.

Quanto al resto, siamo ancora in tempo per completare le informazioni e apporre le corrette informazioni anche questa volta, questione di tempo e cervellino 😉

* per le info ambientali occorre fare una precisazione:

Fin’ora, infatti, la legge di smaltimento è presente in Italia, Francia, Bulgaria e (a breve) Germania.

In Francia, per esempio, per le informazioni di smaltimento non è consentito il digitale, le stesse devono comparire in etichetta. 

Per i Paesi dell’UE occorre quindi informarsi/conoscere la legge dei singoli stati.